Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Ordine Provinciale tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Via Conte Agostino Pepoli, 68 – 91100 Trapani . Telefono:0923/23511
- posta elettronica all’indirizzo e-mail:
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L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza degli Ordini Professionali Territoriali.
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette alla segretaria, che ha la gestione dei dati e che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il Responsabile della trasparenza designato con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Trapani n. 11/10/2021 è il Dottore Agronomo Mariella Saladino ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
- posta ordinaria all’indirizzo: Via Conte Agostino Pepoli, 68 – 91100 Trapani Telefono:0923/23511
- posta elettronica all’indirizzo e-mail:
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L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dottore Agronomo Mariella Saladino ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ), nominato nella seduta del Consiglio dell’Ordine Provinciale del 11/10/2021, verbale n° 9.
Modulistica (Clicca sui moduli per scaricarli)
Nella Sezione Dowload / Ordine / Documenti è stata pubblicato il documento "Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell’articolo 7", riguardante la “riscossione dei contributi”, previsti dall’articolo 13, lettera l), e dall’articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).
Clicca sul nome del documento per effettuare direttamente il download.
In data 20 settembre si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani e sono state assegnate le cariche per il quadriennio 2021 - 2025 nel modo seguente:
Dott. Agr. Pietro Clemente Presidente
Dott. Agr. Francesco Sciacca Vicepresidente
Dott. Agr. Francesco Martinico Segretario
Dott. Agr. Fabio Michele Barraco Tesoriere
Dott. Agr. Gaspare Lodato Consigliere
Dott. Agr. Franca Omodei Consigliere
Dott. For. Junior Gianpiero Pace Consigliere
Dott. Agr. Fernando Paternò Consigliere
Dott. Agr. Mariella Saladino Consigliere
Puoi scaricare da questo indirizzo il Comunicato Stampa completo.
"Le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio"
ISISS “Abele Damiani”
Marsala, 31/01/2020
Saranno accettate solo le iscrizioni effettuate on-line entro e non oltre il giorno 29/01/2020 alle 12:00 al seguente link: https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione&cid=285_ITA
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