Tariffa del dott. Agronomo e dott. Forestale
Art. 1 – Premesse
a) Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest’ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell’Ordine Nazionale;
b) i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3);
c) i Consigli degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;
d) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.
Testo completo del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 (PDF)
Compenso a vacazione
D.L. 3/9/1997, n. 478
Tariffe giudiziarie
D.M. 30/5/2002, n. 182